1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore non può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo ai sensi dell’articolo 39, salvo che si sia riservato tale diritto nel contratto e la modifica sia di scarsa importanza. L’organizzatore comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole.
2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a), oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8 per cento ai sensi dell’articolo 39, comma 3, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall’organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.

3. L’organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole:
a) delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 4;
b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione ai sensi del comma 2;
c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b) e dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.

4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.

5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

(1) Articolo così sostituito dall’ art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.

L’articolo 40 del Codice del turismo stabilisce che – prima dell’inizio del pacchetto – non possano essere modificate altre condizioni del contratto diverse dal prezzo, come precisato nell’articolo 39.
Sarà possibile, per l’organizzatore, modificare alcune condizioni del contratto di pacchetto turistico, prima del suo inizio, solo a patto che:
– abbia precisato, nel contratto, di avere tale possibilità
– abbia dato tale avviso in maniera chiara
– la modifica sia di scarsa importanza, ovvero non incida in maniera sostanziale sulla qualità dei servizi ed il godimento della vacanza.

Cosa accade, però, se prima dell’inizio del pacchetto turistico l’organizzatore è costretto a modificare una o più caratteristiche principali dei servizi che compongono il pacchetto turistico?
Si considerano modifiche di caratteristiche principali, quelle che comportano:
1) la diminuzione della qualità o del valore dei servizi turistici (considerando 33)
2) la modificadegli orari di partenza o arrivo indicati nel contratto, quando causino al viaggiatore disagi o spese aggiuntive notevoli o riorganizzazione del trasporto o dell’alloggio (considerando 33)
3) la modifica di una o più caratteristiche principali, tra quelle indicate nell’articolo 34 comma 1 lettera a, ovvero:
– la destinazione del viaggio
– i mezzi del trasporto
– l’ubicazione e le caratteristiche principali dell’alloggio
– i pasti
– le visite incluse
– i servizi prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo
– la lingua in cui Sono prestati servizi
– il fatto che la vacanza sia idonea a persone a mobilità ridotta.
4) l’impossibilità di soddisfare le richieste specifiche fatte dal viaggiatore ed accettate dal t.o.
5) l’aumento del prezzo del pacchetto di oltre l’8% del valore totale.

In tutti i casi sopraelencati, il viaggiatore ha diritto di:
– accettare la modifica proposta
– recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.
Il recesso del viaggiatore comporta che gli devono essere restituite tutte le somme versate per l’acquisto del pacchetto turistico.
In tal caso il tour operator può proporre al viaggiatore, che ha deciso di recedere dal contratto, un pacchetto sostitutivo il quale deve però avere qualità equivalente o superiore a quello acquistato in origine.
Il comma 3 dell’articolo 40 precisa che, nel caso in cui l’organizzatore intenda modificare una o più caratteristiche principali del pacchetto turistico, debba comunicarlo in modo chiaro e preciso, per iscritto, indicando quali sono le modifiche proposte e se le modifiche comportano una variazione del prezzo del pacchetto.
Il viaggiatore deve poi essere informato circa il fatto che può:
– accettare la modifica
– recedere ed eventualmente accettare un pacchetto sostitutivo.

Il comma 5 dell’articolo 40 prevede che laddove il viaggiatore decida di rinunciare al pacchetto turistico, esercitando l’opzione di recesso, il rimborso del prezzo dovrà avvenire senza ritardo e comunque non oltre 14 giorni dalla comunicazione del recesso.

Non solo.
Si applicano in questo caso le disposizioni previste dall’articolo 43 del Codice del Turismo.
Cosa significa? L’articolo 43, come vedremo, si occupa di disciplinare la materia del risarcimento dei danni, eventualmente spettanti al viaggiatore. Nel caso in cui, in seguito alla modifica di una o più caratteristiche principali del pacchetto turistico, il viaggiatore decida di recedere dal contratto e questo abbia per il viaggiatore stesso conseguenze dannose, l’organizzatore sarà tenuto a risarcire questi danni.

A differenza di quanto previsto dalla precedente versione del Codice del turismo, il comma 4 dell’articolo 40 prevede che possa essere offerto al viaggiatore anche un pacchetto turistico di qualità o costo inferiore, a patto che venga riconosciuta il viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.

Commento a cura di AIAV e Avv. Veronica Scaletta - Tutti i diritti riservati