1. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere aumentati soltanto se il contratto lo prevede espressamente e precisa che il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo, nonché le modalità di calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), che si verifichi dopo la conclusione del contratto e prima dell’inizio del pacchetto.
2. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:

a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco e d’imbarco nei porti e negli aeroporti;
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.

3. Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8 per cento del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l’articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5.

4. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell’inizio del pacchetto.

5. In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.

(1) Articolo così sostituito dall’ art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.

È possibile modificare il prezzo del pacchetto turistico dopo la conclusione del contratto?
Sì ma solo a patto che siano rispettate alcune condizioni:
1) la prima condizione è che il contratto deve prevedere espressamente tale possibilità, prevedendo inoltre che il viaggiatore abbia diritto ad una riduzione del prezzo, laddove si verifichino le condizioni perché questo avvenga.
2) È inoltre necessario che le modalità di calcolo siano espresse in maniera chiara.
Al secondo comma, l’articolo 39 precisa quindi che gli aumenti di prezzo o le riduzioni per i medesimi motivi sono possibili solo in conseguenza di modifiche, che riguardino:
a) il costo del carburante, che incida sul prezzo del trasporto dei passeggeri;
b) il livello di tasse o diritti imposti da terzi (ad esempio l’aumento delle tasse di soggiorno);
c) i tassi di cambio.

Per fare un esempio: dopo aver venduto il pacchetto turistico ad un prezzo di €1000, se, a causa del famigerato adeguamento carburante, è necessario aumentare il prezzo del pacchetto ad esempio di €100, l’organizzatore o il venditore saranno obbligati a comunicare questo aumento di prezzo, in maniera chiara e precisa, per iscritto, unitamente alla giustificazione dell’aumento e alle modalità del suo calcolo.
Attenzione! Questa comunicazione deve avvenire non oltre 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto. Successivamente, non sarà più possibile modificare il prezzo del pacchetto.

Inoltre, se l’aumento è inferiore all’8% del prezzo complessivo, l’organizzatore ed il venditore avranno il solo obbligo di comunicare tale variazione.
Diversamente, se l’aumento del prezzo eccede l’8% del prezzo complessivo del pacchetto (come nel caso di un aumento di €100 su un pacchetto pagato €1000) il viaggiatore potrà decidere se accettare tale modifica o avvalersi di una delle possibilità che gli sono riservate dall’articolo 40 del codice del turismo, commi 2, 3, 4 e 5, che vedremo in seguito.

Il comma 5 dell’articolo 39 precisa che in caso di diminuzione del prezzo del pacchetto turistico – evento non così ipotetico, soprattutto nel caso di variazione dei tassi di cambio – l’organizzatore, rimborsando una parte del prezzo al viaggiatore, ha il diritto di detrarre dalla cifra rimborsata la somma relativa alle spese di pratica.

Commento a cura di AIAV e Avv. Veronica Scaletta - Tutti i diritti riservati