1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto, dietro rimborso all’organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest’ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.

2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere spese standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.

3. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l’importo delle spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.

4. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.

5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:

a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.

6. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.

7. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.

(1) Articolo così sostituito dall’ art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.

L’articolo 41 disciplina il caso in cui il viaggiatore voglianon usufruire più del pacchetto, indipendentemente dai motivi che lo hanno spinto ad una tale scelta.
È il classico caso in cui il viaggiatore sia impossibilitato a partire, per motivi di salute, familiari o di lavoro e quindi sia costretto a rinunciare alla partenza.
In questi casi, poiché la rinuncia al viaggio dipende esclusivamente da un fatto imputabile al viaggiatore, sono generalmente previste nel contratto di viaggio le cosiddette “penali per il recesso”, la cui misura varia in base al momento in cui tale recesso viene comunicato all’organizzatore.

Come noto, più ci si avvicina al momento della partenza e più le penali si alzano fino a diventare di importo pari al prezzo del pacchetto turistico stesso (per annullamenti a ridosso della partenza).

Al fine di tutelarsi contro una tale evenienza, nella maggioranza dei casi il viaggiatore stipula, al momento dell’acquisto del pacchetto turistico, un’assicurazione cosiddetta per l’annullamento, la quale provvede poi a rimborsare al viaggiatore, ricorrendone le condizioni, le somme pagate a titolo di penale per il recesso.

Il comma 1 dell’articolo 41 precisa che le penali per il recesso devono essere adeguate e giustificabili e naturalmente ben indicate nel contratto di viaggio.

Attenzione!
Dobbiamo dare atto del fatto che si sta consolidando un orientamento giurisprudenziale, in base al quale laddove il viaggiatore sia costretto ad annullare la propria partenza, per un problema di salute proprio o di propri stretti congiunti e, quindi, per problemi o per un motivo imprevedibile, il viaggiatore avrebbe diritto ad ottenere il rimborso dell’intera somma sborsata, per l’acquisto del pacchetto turistico, anche nel caso in cui egli non abbia sottoscritto alcuna polizza a tutela dell’annullamento.

Si esprime in questo senso innanzitutto l’ordinanza del Tribunale di Torino del 2 ottobre 2014, emessa nell’ambito di un procedimento sommario (cosiddetto ex articolo 702 bis). In questo caso, una coppia acquistava un pacchetto turistico, quale proprio viaggio di nozze. Cinque giorni prima della partenza, la madre della giovane sposa veniva ricoverata d’urgenza all’ospedale per una gravissima patologia.
La figlia della signora, dovendo assistere la madre, si trovava quindi nell’impossibilità di partecipare al viaggio e si vedeva quindi costretta ad annullare il viaggio ed a chiedere il rimborso delle somme pagate.

A fronte del rifiuto di restituire le somme pagate, la ragazza citava il tour operator in tribunale ed il giudice dava ragione alla viaggiatrice, condannando il tour operator alla restituzione di tutto quanto pagato, poiché la ragazza era stata costretta ad annullare il viaggio per fatti sopraggiunti a lei non imputabili.

Nel medesimo orientamento, la sentenza numero 18047 del 10 luglio 2018 emessa dalla sezione terza della Cassazione Civile, che ha stabilito che, quando un turista si veda costretto ad annullare un viaggio a causa di una grave ed improvvisa patologia, egli avrà diritto alla restituzione di tutte le somme pagate per l’acquisto del viaggio, senza l’applicazione di penali.

Questo, in forza dell’articolo 1463 del codice civile, che assumerebbe una funzione di “protezione” in relazione alla parte impossibilitata a fruire della prestazione pattuita, per casa improvvisa e sopravvenuta.

Attenzione, quindi.

L’articolo 41 si occupa però anche del caso in cui il viaggiatore si veda costretto ad annullare il proprio viaggio – e quindi a rinunciare alla fruizione del pacchetto turistico – poichè circostanze inevitabili e straordinarie, che si verificano nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze, incidono in maniera importante sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto dei passeggeri verso la destinazione.

La Direttiva Europea 2302 del 2015 (da cui derivano le norme recepite nel Codice del turismo in vigore dal 1° luglio 2018) ha identificato queste circostanze inevitabili e straordinarie nel caso in cui si verifichino, nel luogo di destinazione:
– conflitti armati
– problemi di sicurezza quali terrorismo
– rischi significativi per la salute umana, quali il focolaio di una grave malattia
– calamità naturali, come inondazioni terremoti o condizioni metereologiche che impediscono di viaggiare in modo sicuro verso la destinazione (Considerando 31).

In tutti i casi sopra indicati, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, con rimborso integrale dei pagamenti effettuati.

Ciò significa che laddove, come purtroppo è già capitato in passato, nel luogo di vacanza scelto dal viaggiatore si verifichino atti di terrorismo o calamità naturali, il viaggiatore ha il diritto di non partire più per la vacanza prenotata e ad ottenere la restituzione delle somme pagate per il suo acquisto. Il viaggiatore non potrà però pretendere un indennizzo supplementare.
La portata di questa norma, che ha certamente un impatto positivo e di massima garanzia verso il consumatore, rischia tuttavia di avere un impatto notevole e certamente negativo nel caso in cui il t.o. organizzatore non sia un grande operatore, che può più facilmente “ammortizzare i costi di una tale evenienza, ma una piccola realtà imprenditoriale. Ciò in quanto, l’organizzatore sarà certamente tenuto a rimborsare al consumatore tutto il prezzo del pacchetto annullato, ma non sarà così pacifico che egli possa riuscire a recuperare le medesime somme dai suoi fornitori, a maggior ragione se questi si trovano in Paesi stranieri e, in quel frangente, colpiti da calamità naturali o eventi terroristici.

Anche l’organizzatore potrà recedere dal contratto di pacchetto turistico – naturalmente offrendo al viaggiatore il rimborso totale dei pagamenti effettuati – ma senza versare alcun indennizzo supplementare in due soli casi, previsti dal comma 5 dell’articolo 41:

1) quando il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto, comunicando la cancellazione almeno 20 giorni prima per i viaggi che durano più di 6 giorni, almeno 7 giorni prima per i viaggi che durano tra 2 e 6 giorni, almeno 48 ore prima dell’inizio del pacchetto per i viaggi che durano meno di 2 giorni;
2) quando nel luogo di destinazione si verifichino circostanze inevitabili e straordinarie che impediscono la corretta esecuzione del pacchetto. Questo motivo è il medesimo che consente anche al viaggiatore di recedere senza penali.

Anche in questo caso, come per il caso in cui il viaggiatore decida di recedere dal contratto e di non usufruire più del pacchetto, a causa di modifiche, il prezzopagato andrà restituito al più tardi entro 14 giorni dal recesso.

La norma precisa che laddove il viaggiatore o l’organizzatore recedano dal contratto, per circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione, anche i contratti accessori, stipulati in occasione dell’acquisto del pacchetto turistico, vengono annullati.
Pensiamo al caso in cui il viaggiatore abbia stipulato un contratto di finanziamento, per l’acquisto di una vacanza o un contratto di assicurazione, per il caso di smarrimento del bagaglio. Anche la finanziaria, che ha erogato il finanziamento, o l’assicurazione, che ha emesso la polizza, dovranno restituire al viaggiatore le somme da questo pagate per l’acquisto dei relativi servizi.
Questa previsione normativa non è di poco conto, poiché molte volte capita che in caso di annullamento dei pacchetti turistici, per cause non imputabili né al viaggiatore né tantomeno al tour operator, vengano restituite da parte dell’organizzatore, tutte le somme pagate detratte tuttavia quelle corrisposte per l’apertura di un finanziamento o l’acquisto di una polizza assicurativa.
Questo tema, che ha dato molto da discutere in passato, è stato oggi chiaramente risolto con la previsione normativa che stiamo esaminando. Laddove un pacchetto turistico sia annullato, ad esempio perché nel luogo di destinazione si è verificata una calamità naturale, dovranno essere restituite al viaggiatore tutte le somme versate per l’acquisto del pacchetto, ivi comprese quelle corrisposte per l’acquisto delle assicurazioni o dell’apertura della pratica di finanziamento.

L’ultimo comma dell’articolo 41 prende in considerazione i casi in cui un pacchetto turistico sia venduto al di fuori dei locali commerciali, ovvero fuori da un’agenzia di viaggi, magari al telefono o in occasione di fiere ed eventi.
In questo caso, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, entro un periodo di 5 giorni dalla data della conclusione del contratto, senza penalied indipendentemente dalla motivazione. Questo, a patto che il viaggio non sia stato offerto/venduto ad un prezzo sensibilmente inferiore a quello di mercato, in quanto in tal caso il recesso è escluso.

Commento a cura di AIAV e Avv. Veronica Scaletta - Tutti i diritti riservati