1. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro.

3. Gli organizzatori e gli intermediari possono costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo, per la copertura dei rischi di cui al comma 2. Le finalità del presente comma possono essere perseguite anche mediante il coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre forme associative di imprese e associazioni di categoria del settore assicurativo, anche prevedendo forme di riassicurazione.

4. La garanzia di cui al comma 2 è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore.

5. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d’insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato di fornire protezione in caso di insolvenza o fallimento.

6. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42.

7. L’obbligo di cui al comma 1, non sussiste per l’organizzatore e il venditore di uno Stato membro dell’Unione europea che si stabilisce sul territorio nazionale se sussistono le condizioni di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

8. Gli organizzatori e i venditori non stabiliti in uno Stato membro che vendono o offrono in vendita pacchetti in Italia o in un altro Stato membro o che, con qualsiasi mezzo, dirigono tali attività verso l’Italia o un altro Stato membro sono obbligati a fornire una garanzia equivalente a quella prevista dal comma 2.

9. In ogni caso, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può chiedere agli interessati il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per il soccorso e il rimpatrio delle persone che, all’estero, si siano esposte deliberatamente, salvi giustificati motivi correlati all’esercizio di attività professionali, a rischi che avrebbero potuto conoscere con l’uso della normale diligenza.

10. E’ fatta salva la facoltà di stipulare anche altre polizze assicurative di assistenza al viaggiatore.

(1) Articolo così sostituito dall’ art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.
(2) Secondo quanto previsto dagli artt. 349, comma 1, e 389, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

Il comma 1 dell’art. 47 prevede che gli operatori del turismo debbano essere assicurati per la responsabilità civile, ovvero per garantire il consumatore per quegli errori che possono essere commessi nell’esecuzione della propria obbligazione (ad esempio se il t.o. deve risarcire il viaggiatore per la vacanza rovinata o se il venditore sbaglia la prenotazione deve quindi rimborsare il viaggiatore.

Il comma 2° si occupa invece della protezione che deve essere offerta al viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento dell’operatore turistico.

Riporta il sito del Ministero del Turismo: “A decorrere dal 1 luglio 2016 è attivo il sistema di garanzia a gestione privata introdotto con legge del 29 luglio 2015, numero 115 art.9. Con la stessa legge è stato abrogato il Fondo Nazionale di Garanzia il quale rimane operativo sia per liquidare le domande già ammesse al rimborso dal Comitato sia le eventuali domande relative ai contratti stipulati entro il 31 dicembre 2015.

La normativa sulla garanzia a gestione privata (introdotta con la Legge 29 luglio 2015, n. 115 art. 9) obbliga l’organizzatore di pacchetti turistici (tour operator) e gli intermediari (agenzie di viaggi) di stipulare polizze assicurative o di fornire le garanzie bancarie a copertura dei contratti di turismo organizzato che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.

Il nuovo sistema di garanzia prevede l’obbligo, che i contratti di turismo organizzato siano assistiti da polizza assicurativa o garanzia bancaria.

Si prevede la possibilità per gli operatori del settore di costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee al fine di prevedere al rispetto della normativa attraverso le modalità ritenute più adeguate dalle imprese, anche eventualmente con il ricorso a moduli mutualistici.

Si tratta di strumenti di natura privatistica, come tali regolati dalla normativa in materia di assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private) e di garanzie bancarie (Codice civile e decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)”.

Attenzione: il comma 8 stabilisce che gli organizzatori e i venditori non stabiliti in uno Stato membro, che vendono o offrono in vendita pacchetti in Italia o in un altro Stato membro o che, con qualsiasi mezzo, dirigono tali attività verso l’Italia o un altro Stato membro sono obbligati a fornire una garanzia equivalente a quella prevista dal comma 2.

Commento a cura di AIAV e Avv. Veronica Scaletta - Tutti i diritti riservati