1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l’ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all’organizzatore.

2. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma 1 è considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore.

(1) Articolo così sostituito dall’ art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.

La norma precisa che, ai fini della denuncia di eventuali vizi di conformità, il viaggiatore può contattare indifferentemente sia l’organizzatore, che il venditore.
È quindi di fondamentale importanza (oltre che prescritto dall’art.36) che siano chiaramente indicati nel contratto di vendita i recapiti dell’organizzatore e del venditore e che quest’ultimo, ricevuta una denuncia, la inoltri immediatamente all’organizzatore.

Commento a cura di AIAV e Avv. Veronica Scaletta - Tutti i diritti riservati