1. Il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore.

2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall’organizzatore, senza ingiustificato ritardo, il risarcimento adeguato per qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.

3. Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l’organizzatore dimostra che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.

4. All’organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore che vincolano l’Italia o l’Unione europea, relative alla misura del risarcimento o alle condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.

5. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall’organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.

6. Qualunque diritto al risarcimento o alla riduzione del prezzo ai sensi del presente Capo non pregiudica i diritti dei viaggiatori previsti dal regolamento (CE) n. 261/2004, dal regolamento (CE) n. 1371/2007, dal regolamento (CE) n. 392/2009, dal regolamento (UE) n. 1177/2010 e dal regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dalle convenzioni internazionali, fermo restando che il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del presente Capo e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di detti regolamenti e convenzioni internazionali sono detratti gli uni dagli altri.

7. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni previsti dal presente articolo si prescrive in due anni, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, fatto salvo quanto previsto al comma 8.

8. Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

(1) Articolo così sostituito dall’ art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.

L’articolo 43 si occupa in maniera specifica della riduzione del prezzo e del risarcimento dei danni, nel caso in cui il viaggiatore abbia riscontrato difetti di conformità nell’esecuzione del pacchetto turistico.

Il primo comma dell’articolo 43 precisa, tuttavia, che la riduzione del prezzo edil risarcimento dei danni non sono dovuti, se il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore: ciò significa che se il viaggiatore non ha potuto godere di alcuni servizi previsti nel contratto di pacchetto turistico, a causa di un proprio comportamento, ad esempio perché è giunto in ritardo all’aeroporto o perché ha commesso qualche altro errore, l’organizzatore non sarà tenuto ad alcun risarcimento.

Il risarcimento, che dovrà essere adeguato, è prestato per qualunque danno che il viaggiatore possa aver subito in conseguenza del difetto di conformità e deve essere versato dall’organizzatore senza ingiustificato ritardo.

Tuttavia, il risarcimento non è riconosciuto se l’organizzatore dimostra che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore (come detto sopra) o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi ed è imprevedibile o inevitabile o dovuto a circostanze straordinarie.

Nel contratto di pacchetto turistico può essere prevista una limitazione del risarcimento dovuto dall’organizzatore, ma non per i danni alla persona o a quelli causati intenzionalmente o per colpa ed a patto che tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo del pacchetto. Una tale limitazione, così quantificata, appare tuttavia molto ampia e quasi inutile.

Il comma VI dell’articolo 43, precisa che il diritto al risarcimento spettante al viaggiatore in ragione di un difetto di conformità del pacchetto turistico è alternativo rispetto al risarcimento che spetterebbe al viaggiatore indipendenza del regolamento (CE) n. 261/2004 (trasporto aereo), dal regolamento (CE) n. 1371/2007 (trasporto ferroviario), dal regolamento (CE) n. 392/2009 (trasporto marittimo), dal regolamento (UE) n. 1177/2010 (trasporto marittimo e fluviale) e dal regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (trasporto con autobus), nonché dalle convenzioni internazionali (la norma dice che il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi dell’articolo 43 e quelli derivanti dai regolamenti sono detratti gli uni dagli altri).

I Commi 7 e 8 dell’articolo 43 disciplinano le prescrizioni, cioè il termine entro cui deve essere radicata una causa in giudizio, con riferimento alla materia del risarcimento dei danni derivante da un difetto di conformità del pacchetto turistico.

Il comma 7 prevede che il diritto al risarcimento dei danni o alla riduzione del prezzo si prescrive in due anni, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

Si prescrive in tre anni, dalla medesima data, il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti alla persona (intendendo per danni alla persona i danni fisici). Per quanto riguarda i danni fisici eventualmente subiti il contratto di viaggio può prevedere anche un termine di prescrizione più lungo.

È necessario considerare che, se è pur vero che la prescrizione processuale è stabilita in due anni per i danni materiali e 3 anni per i danni fisici, il viaggiatore è comunque tenuto ai sensi dell’articolo 42 comma 2 ad informare l’organizzatore, circa eventuali difetti di conformità, rilevati durante l’esecuzione del pacchetto turistico, in maniera tempestiva.

Ciò al fine di consentire all’organizzatore di porre rimedio al difetto di conformità, sempre in maniera tempestiva e sempre ai sensi di quanto previsto dall’articolo 42.

Riteniamo pertanto che in assenza di una tempestiva denuncia da parte del viaggiatore, all’organizzatore, dei difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione del pacchetto turistico, il diritto al risarcimento del danno possa essere fortemente pregiudicato anche se proposto entro i termini di prescrizione di cui all’articolo 43 commi 7 e 8.

Commento a cura di AIAV e Avv. Veronica Scaletta - Tutti i diritti riservati