ART. 11 – art. 1 legge 25 agosto 1991, n. 284 – Pubblicità dei prezzi

11.1. I prezzi dei servizi di cui al presente titolo sono liberamente determinati dai singoli operatori turistici, fatto salvo l’obbligo di comunicare i prezzi praticati secondo quanto disciplinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. (1)

11.2. Le leggi regionali regolano la corretta informazione e pubblicità dei prezzi stabiliti, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alle regione, nonché i controlli sulla effettiva applicazione delle tariffe comunicate.

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 5 aprile 2012, n. 80 ha pronunciato l’incostituzionalità del presente comma per eccesso di delega.