1. La dichiarazione che un organizzatore di un pacchetto o un professionista che agevola un servizio turistico collegato agisce esclusivamente in qualità di fornitore di un servizio turistico, d’intermediario o a qualunque altro titolo, o che un pacchetto o un servizio turistico collegato non costituisce un pacchetto o un servizio turistico collegato, non esonera gli organizzatori o i professionisti dagli obblighi imposti loro dal presente Capo.

2. I viaggiatori non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle disposizioni di cui al presente Capo.

3. Fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge, eventuali clausole contrattuali o dichiarazioni del viaggiatore che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dal presente Capo o il cui scopo sia eludere l’applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo, non vincolano il viaggiatore.

(1) Articolo inserito dall’ art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.

Se gli operatori qualificano un pacchetto turistico come servizio turistico collegato, in maniera fraudolenta, al fine di eludere le tutela dovute al viaggiatore, a quest’ultimo spetteranno comunque le garanzie previste per il pacchetto turistico.
Non solo. I diritti spettanti al viaggiatore in forza del codice del turismo, non sono rinunciabili, ogni clausola in tal senso, sarà quindi nulla.

Commento a cura di AIAV e Avv. Veronica Scaletta - Tutti i diritti riservati