1. Il professionista è responsabile degli errori dovuti a difetti tecnici nel sistema di prenotazione che gli siano imputabili e, qualora abbia accettato di organizzare la prenotazione di un pacchetto o di servizi turistici che rientrano in servizi turistici collegati, degli errori commessi durante il processo di prenotazione.

2. Il professionista non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie.

(1) Da ultimo il presente articolo è stato così sostituito dall’ art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.

Gli articoli 50 e 51 fanno parte di quelle disposizioni che finalmente chiariscono in maniera netta la bipartizione di responsabilità tra organizzatore e venditore, chiarendo finalmente che il venditore (agenzia di viaggi) è responsabile per le obbligazioni assunte come intermediario nella vendita (carenze informative, omesso versamento di acconti al t.o., pagati dal turista, mancata consegna dei documenti ed errori di prenotazione).

Commento a cura di AIAV e Avv. Veronica Scaletta - Tutti i diritti riservati