1. L’onere della prova relativo all’adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione è a carico del professionista.
2. E’ fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al viaggiatore.

(1) Articolo così sostituito dall’ art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.

Cosa vuol dire onere della prova? Questa espressione sta a significare che, nel caso in cui sorgano contestazioni (da parte del viaggiatore, del t.o. o dell’agenzia) circa il fatto di aver dato o ricevuto informazioni inerenti il pacchetto di viaggio, sarà compito ed obbligo del professionista dare la prova di aver dato al viaggiatore tutte le informazioni prescritte dalla legge.
Un esempio: ipotizziamo che un viaggiatore, giunto nel luogo di vacanza, partecipi ad una delle visite guidate previste dal pacchetto turistico ma, tornato a casa, si lamenti con l’agenzia del fatto che la guida in loco parlasse solo inglese (non comprensibile al viaggiatore, che quindi non ha potuto godere appieno dell’esperienza). A questo punto, sarebbe compito dell’agenzia dare la prova del fatto che il viaggiatore era stato informato circa la lingua in cui i servizi sarebbero stati prestati (come previsto dall’art. 34, comma 1, lettera a), n. 7), al fine di chiarire eventuali responsabilità in merito.
È evidente che sarà molto più semplice dare la prova delle informazioni fornite al viaggiatore, laddove le informazioni precontrattuali (art. 34) e contrattuali (art. 36) siano state fornite per iscritto! Basterà, infatti, in tal caso, esibire un contratto ben compilato, per adempiere al proprio onere della prova.
Sebbene, quindi, non ci sia un formale obbligo di redigere il contratto di viaggio per iscritto o di dare le informazioni precontrattuali per iscritto, riteniamo che tale forma sia assolutamente da adottare, a tutela del viaggiatore e degli operatori turistici. E questo, anche in considerazione del fatto che in ogni caso, il viaggiatore ha diritto a ricevere una copia cartacea (o su supporto durevole) del contratto stesso.
Può sembrare una banalità, ma purtroppo, spesso, capita di incontrare agenti di viaggio che hanno venduto pacchetti turistici “a voce”, poiché il cliente (in genere un amico o un parente) non è passato in agenzia, oppure ha chiesto di prenotare il pacchetto al telefono.
Attenzione: anche in questi casi, è buona norma redigere sempre un contratto di viaggio, correttamente compilato, ed inviarlo al cliente, pretendendo che venga restituito firmato negli appositi campi.
Il secondo comma dell’art. 37contiene una prescrizione che ci appare ovvia, ma evidentemente non lo è, dato che il legislatore europeo ha ritenuto di ribadirla: è vietato fornire al viaggiatore informazioni ingannevoli! No quindi alla descrizione (nemmeno a voce!) di alberghi “fronte mare” se le strutture si trovano ad 1 km. dalla spiaggia, no alla promessa del “tutto compreso” se ci sono poi, nel villaggio turistico, servizi non inclusi nel prezzo pagato e questo, solo per fare un paio di esempi.

[1] Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, a decorrere dal 1° luglio 2018.

Commento a cura di AIAV e Avv. Veronica Scaletta - Tutti i diritti riservati