1. Ai fini del presente Capo s’intende per:
a) “servizio turistico”:
1) il trasporto di passeggeri;
2) l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;
3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 2008, o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A, a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2;
4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo;

b) “servizio turistico integrativo”: servizi accessori quali, tra gli altri, il trasporto del bagaglio fornito nell’ambito del trasporto dei passeggeri; l’uso di parcheggi a pagamento nell’ambito delle stazioni o degli aeroporti; il trasporto passeggeri su brevi distanze in occasione di visite guidate o i trasferimenti tra una struttura ricettiva e una stazione di viaggio con altri mezzi; l’organizzazione di attività di intrattenimento o sportive; la fornitura di pasti, di bevande e la pulizia forniti nell’ambito dell’alloggio; la fruizione di biciclette, sci e altre dotazioni della struttura ricettiva ovvero l’accesso a strutture in loco, quali piscine, spiagge, palestre, saune, centri benessere o termali, incluso per i clienti dell’albergo; qualunque altro servizio integrativo tipico anche secondo la prassi locale;

c) “pacchetto”: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico;

d) “contratto di pacchetto turistico”: il contratto relativo all’intero pacchetto oppure, se il pacchetto è fornito in base a contratti distinti, l’insieme dei contratti riguardanti i servizi turistici inclusi nel pacchetto;

e) “inizio del pacchetto”: l’inizio dell’esecuzione dei servizi turistici inclusi nel pacchetto;

f) “servizio turistico collegato”: almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente:
1) al momento di un’unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori;
2) l’acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio turistico;

g) “viaggiatore”: chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito di applicazione del presente Capo;

h) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti oggetto del presente Capo, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;

i) “organizzatore”: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4);

l) “venditore”: il professionista diverso dall’organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;

m) “stabilimento”: lo stabilimento definito dall’articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

n) “supporto durevole”: ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

o) “circostanze inevitabili e straordinarie”: una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;

p) “difetto di conformità”: un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;

q) “minore”: persona di età inferiore ai 18 anni;

r) “punto vendita”: qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;

s) “rientro”: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.

2. Non è un pacchetto turistico una combinazione di servizi turistici in cui sono presenti uno dei tipi di servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3), combinati con uno o più dei servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numero 4), se tali ultimi servizi non rappresentano una parte pari o superiore al 25 per cento del valore della combinazione e non sono pubblicizzati, né rappresentano altrimenti un elemento essenziale della combinazione, oppure sono selezionati e acquistati solo dopo l’inizio dell’esecuzione di un servizio turistico di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3).

3. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto di cui al comma 1, lettera b), non sottrae l’organizzatore o il venditore agli obblighi del presente Capo.

4. Non costituisce un servizio turistico collegato l’acquisto di uno dei tipi di servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3), con uno o più dei servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numero 4), se questi ultimi servizi non rappresentano una porzione significativa pari o superiore al 25 per cento del valore combinato dei servizi e non sono pubblicizzati come un elemento essenziale del viaggio o della vacanza e non ne costituiscono, comunque, un elemento essenziale.

(1) Articolo così sostituito dall’ art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.

L’art. 33 del Codice del turismo, è dedicato alle definizioni.
È un articolo quanto mai importante, perché è proprio partendo dalla comprensione delle definizioni che possiamo, di conseguenza, ben comprendere ed inquadrare i successivi concetti.

Il comma primo, lettera a) definisce i servizi turistici, ovvero:
1) trasporto di passeggeri
2) alloggio
3) noleggio auto
4) ogni altro servizio turistico.

I servizi turistici sono i “tasselli” che, variamente combinati, compongono i pacchetti turistici o i servizi turistici collegati.

Si intende per trasporto di passeggeri tutta la categoria di trasporti, che normalmente possono essere forniti nell’ambito di un pacchetto turistico.
Ad esempio il trasporto aereo, ferroviario, in autobus.
Ci soffermeremo più avanti a valutare se il trasporto venduto dall’agenzia, per giungere al luogo di inizio dell’esecuzione del pacchetto, debba essere considerato ai fini del presente capo o servizio a sè stante.

L’alloggio che viene considerato quale servizio turistico, in grado di comporre un elemento del pacchetto turistico, è quello costituito dal soggiorno in albergo, case vacanza, appartamenti in affitto, ecc.
Questo comma specifica in maniera chiara che l’alloggio fornito nell’ambito del trasporto di passeggeri, ad esempio il pernottamento nella cabina di una nave traghetto nell’ambito di una tratta definita (non una crociera), non costituisce certamente elemento di un pacchetto turistico anche se fruito dal viaggiatore unitamente al trasporto.
Questo comma precisa inoltre che anche i soggiorni venduti ai fini di corsi di lingua di lungo periodo (pensiamo ad esempio alle vacanze studio), non possono essere considerati un servizio turistico ai fini della composizione di un pacchetto.

In questa nuova formulazione del Codice del turismo, il noleggio di auto o altri veicoli a motore (tutti i veicoli a motore ad eccezione di trattori agricoli, quadricicli e veicoli cingolati) nonché di motocicli che richiedono la patente di guida cat. A, è espressamente indicato quale uno degli elementi in grado di comporre un pacchetto turistico.

Possono contribuire alla formazione di un pacchetto turistico (e vedremo in seguito in che modo e misura) anche servizi turistici minori come biglietti di concerti, biglietti di ingresso ai musei, ingresso in SPA e centri benessere, sky-pass, ingresso ai parchi di divertimento, ecc.
La norma esclude inoltre che possano essere considerati elementi in grado di contribuire alla formazione del pacchetto turistico, i servizi finanziari (ad esempio i finanziamenti sottoscritti per l’acquisto dei viaggi più costosi), o assicurativi (ad esempio le assicurazioni per l’annullamento o medico bagaglio).

Il nuovo codice del turismo definisce al comma primo, lettera b) i servizi turistici integrativi, ovvero quei servizi turistici che fanno strettamente parte di un altro servizio turistico dal quale non possono essere separati e che quindi non concorrono in maniera autonoma alla formazione di un pacchetto turistico.
Rientrano in questa categoria il trasporto del bagaglio nell’ambito del trasporto passeggeri, la fornitura di pasti, bevande e la pulizia negli alberghi, ed altri servizi meglio precisanti nella norma.

Il punto c) del comma primo, dell’art. 33 ci dà la definizione di pacchetto turistico.

È necessario che siano combinati:
– ALMENO due tipi di servizi turistici come definiti al punto a) ovvero trasporto, alloggio, noleggio o servizi minori (e non “integrativi”)
– Ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza
E si deve verificare ALMENO una delle seguenti condizioni:
– In caso di conclusione di un CONTRATTO UNICO, la combinazione dei servizi da parte di un unico professionista
– In caso di conclusione di CONTRATTI DISTINTI, l’acquisto presso un unico punto vendita, o l’offerta ad un prezzo globale o la pubblicizzazione sotto la denominazione “pacchetto”, o la vendita tramite pacchetti Smart Box, o, in caso di vendita on line, l’acquisto dei singoli elementi presso professionisti distinti dove il nome del viaggiatore e gli estremi del pagamento, sono trasmessi dal primo professionista a quello successivo entro le 24 ore dalla conferma della prima prenotazione.
Questo ultimo esempio è relativo alle vendite on line attraverso le piattaforme, come Booking, Expedia, dove ad esempio al viaggiatore che ha concluso l’acquisto di un primo servizio con l’alloggio o il volo aereo, viene data la possibilità di acquistare un secondo servizio come ad esempio il noleggio auto, presso un altro operatore a cui entro le 24 ore, è la stessa piattaforma che trasferisce i dati del consumatore.

Il contratto di pacchetto turistico (lettera d), come vedremo in seguito, è quello relativo alla vendita dell’intero pacchetto o in caso di conclusione di contratti distinti l’insieme di questi contratti.
Il contratto per la vendita del pacchetto turistico deve contenere elementi ben precisi che sono indicati negli artt. 34 e seguenti del Codice del turismo e che vedremo in seguito.

La lettera e) del comma 1 dell’art. 33, sottolinea che il pacchetto turistico ha inizio con l’esecuzione dei servizi turistici (il primo) inclusi nel pacchetto.
L’individuazione di questo momento può avere rilevanza per individuare il momento in cui si attiva la responsabilità del T.O. per la corretta esecuzione del pacchetto venduto.

La lettera f) del comma 1 dell’art. 33 del Codice del turismo, definisce la nuova categoria dei servizi turistici collegati, che hanno generato innumerevoli discussioni tra gli addetti al settore turistico.
Siamo in presenza di servizi turistici collegati quando il viaggiatore acquista ai fini della stessa vacanza e con contratti distinti, due tipi diversi di servizi turistici che non costituiscono un pacchetto (quindi no alloggio più noleggio, alloggio più trasporto), ma se tale acquisto avviene:
– al momento di un’unica visita in agenzia ma con il pagamento distinto di ogni servizio;
– attraverso un processo di prenotazione on line, entro le 24 ore, ma senza che il primo professionista trasferisca i dati del viaggiatore al secondo ed ai successivi.
Vedremo in seguito che la grande differenza tra pacchetto turistico e servizi turistici collegati sta nelle differenti tutele che sono riservate al viaggiatore in caso di acquisto dell’uno o dell’altro prodotto turistico.
Facciamo un esempio: il prodotto “viaggio a Cuba” composto da: volo aereo più soggiorno in albergo più noleggio di autovettura per le escursioni, venduto al prezzo complessivo di 2.000€, sarà certamente un pacchetto turistico.
Se invece un viaggiatore si reca in agenzia e acquista un volo aereo Palermo/Torino al prezzo di 250€ ed il giorno dopo il biglietto d’ingresso al Teatro Regio del valore di 70€, il nostro agente di viaggio avrà venduto due servizi turistici collegati.
NB! Se però il valore del biglietto per il teatro sarà inferiore al 25% del prezzo totale della combinazione, l’agenzia avrà venduto due servizi turistici singoli, come vedremo oltre!

Alla lettera g, del comma primo è presente un’altra novità, rispetto al precedente Codice del turismo (ed alla precedente normativa europea).
Tale novità è data dal fatto che le norme dettate dall’attuale Codice si applicano non solo ai consumatori, ma a tutti i viaggiatori, intendendo con questo termine, quindi, non solo chi viaggia per vacanza o svago (e comunque non solo il tradizionale “consumatore” così come inteso dal codice del consumo, ovvero un soggetto che agisce al di fuori della propria sfera lavorativa), ma anche chi viaggia per lavoro.

Nella categoria viaggiatori, come definita dal nuovo Codice del Turismo e, quindi, tra i soggetti cui sono riservate le tutele per la vendita di servizi e pacchetti turistici, troviamo quindi oggi sia i consumatori, che i professionisti/aziende che acquistano il servizio o pacchetto turistico nell’ambito della propria attività lavorativa (magari chiedendo l’emissione della fattura intestata alla p.iva dell’azienda).
Quanto detto, a patto che il professionista / azienda non acquisti il servizio/pacchetto turistico nell’ambito di “accordi generali”, ovvero contratti standard di fornitura di servizi turistici stipulati “a monte” con l’agenzia di viaggi. In tal caso, non sono applicate le tutele speciali del codice del turismo, ma quelle generali in tema di adempimento contrattuale.

La lettera h) del comma primo definisce il professionista del settore turistico, trader nella versione originale della Direttiva Europea.
La figura del professionista del settore turistico ha scatenato un ampio dibattito tra gli operatori del settore.
Chi è il professionista? Non è solo l’agente di viaggi, definito “venditore” nel Codice e neppure il t.o., definito “organizzatore”.
Potrebbe quindi essere un addetto al turismo come ad esempio un albergatore, il titolare di uno stabilimento balneare o un ristoratore che, nell’ambito della loro attività, in base alle nuove facoltà concesse dalla Direttiva, potrebbero creare e vendere servizi turistici collegati (non pacchetti turistici), offrendo – ad esempio – ai turisti, il pranzo e l’escursione in vigna, il soggiorno e la degustazione di cioccolato.

L’organizzatore (comma primo, lettera i) dell’art. 33 è, senza dubbio, il tour operator (che potrà essere anche una agenzia di viaggi, ove organizzi il pacchetto).

Venditore (comma primo, lettera l) dell’art. 33 è l’agenzia di viaggi, anche on line.

Alla lettera m) si definisce lo stabilimento.
Questa la definizione della norma citata: “e) stabilimento: l’esercizio effettivo a tempo indeterminato di un’attività economica non salariata da parte del prestatore, svolta con un’infrastruttura stabile”.
Questa espressione è usata per definire, a grandi linee, la sede di un’attività imprenditoriale.

Il supporto durevole (lettera n) è definito come ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni – relative al contratto di viaggio – che gli sono indirizzate, in modo da potervi accedere in futuro; nella pratica, questa funzione può essere svolta da un catalogo, una chiavetta usb, ma anche da un file allegato ad una mail, ecc…

La lettera o) definisce le circostanze inevitabili e straordinarie, come “una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure”.
In genere, si tratta di quegli eventi atmosferici straordinari, come alluvioni di grandi proporzioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, oppure eventi socio politici improvvisi e non prevedibili, come sommosse o attacchi terroristici.

Alla lettera p) si parla di difetto di conformità. Il difetto nell’esecuzione di un pacchetto turistico è tutto ciò che si svolge in maniera diversa (e peggiorativa) rispetto a come concordato nel contratto di viaggio o che, a volte, non viene offerto al viaggiatore, come promesso.
Vi è difetto di conformità se, ad esempio, il viaggiatore aveva prenotato un albergo sul mare e gli viene offerto un albergo a 5 km. dalla costa, se le stanze sono sporche ed inadeguate alla categoria prenotata, se – nell’ambito di un pacchetto turistico – non vengono eseguite tutte le escursioni previste (fatta salva la causa di forza maggiore).

Il punto vendita, alla lettera r), è “qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online…compreso il servizio telefonico”, ovvero il negozio in cui ha sede l’agenzia o il portale web della Olta.

Fornite le definizioni degli elementi del pacchetto turistico, il comma secondo dell’art. 33 precisa che, nel caso in cui vengano combinati trasporto o soggiorno o noleggio, con uno dei cosiddetti “servizi minori”, come biglietti di ingresso a musei o concerti, parchi a tema o spa, skipass, ecc…, non sarà integrata la costruzione di un pacchetto turistico, se il valore del servizio “minore” non rappresenti una parte pari o superiore al 25% del costo totale del pacchetto, oppure non rappresenti un elemento essenziale del viaggio o, infine, se sia acquistato dopo l’inizio dell’esecuzione di trasporto /soggiorno/noleggio.
Il prodotto “Vola a Parigi a sentire gli U2”, in cui il valore del volo è di euro 200,00 ed il valore del biglietto del concerto è di euro 100,00, è certamente un pacchetto turistico.

La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto, non sottrae l’organizzatore o il venditore agli obblighi di legge.
Il senso di questa norma sta nel voler evitare che, fatturando separatamente i singoli elementi di uno stesso pacchetto turistico, l’organizzatore intenda sottrarsi alle tutele che deve garantire in caso di vendita di pacchetto turistico. Quindi, un pacchetto rimane tale (con le sue garanzie) anche in caso di fatturazione separata dei singoli elementi.

Il comma quarto prevede che, come già previsto per il pacchetto turistico, anche in caso di servizi turistici collegati, non si potrà ritenere definita la costruzione di “servizi turistici collegati” se il valore dei “servizi minori” fosse inferiore al 25% del costo totale dei servizi. In tal caso, sarà integrata la vendita di due servizi turistici separati.

Commento a cura di AIAV e Avv. Veronica Scaletta - Tutti i diritti riservati