1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata da professionisti.

2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano a:
a) pacchetti e servizi turistici collegati la cui durata sia inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento;
b) pacchetti e servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata dalle associazioni di cui all’articolo 5, laddove agiscano occasionalmente, comunque non più di due volte l’anno, senza fini di lucro e soltanto a un gruppo limitato di viaggiatori, senza offerta al pubblico; le predette associazioni sono comunque tenute a fornire a professionisti e viaggiatori informazioni adeguate sul fatto che tali pacchetti o servizi turistici collegati non sono soggetti alla presente disciplina;
c) pacchetti e servizi turistici collegati acquistati nell’ambito di un accordo generale per l’organizzazione di viaggi di natura professionale concluso tra un professionista e un’altra persona fisica o giuridica che agisce nell’ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.

3. Per quanto non previsto dal presente Capo, si applicano le disposizioni del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

(1) Articolo così sostituito dall’ art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.

Il nuovo art. 32 del Codice del turismo stabilisce, al comma 1, che la norma si applica ai pacchetti turistici ed ai servizi turistici collegati, le cui definizioni saranno fornite qualche articolo dopo.
Il comma primo precisa anche che le norme del Codice del turismo si applicano a quei pacchetti e servizi turistici collegati che sono venduti da “professionisti”, ovvero, agenzie di viaggio (tradizionali ed on line), tour operator, piattaforme web.

Subito dopo aver precisato quali sono i “prodotti” a cui si applicano le norme del Codice del turismo, l’art. 32, al secondo comma, spiega in tre punti quali sono i casi nei quali il Codice del turismo non è applicabile e nei quali, pertanto, i viaggiatori non avranno diritto a tutte le tutele che sono invece previste per chi acquista pacchetti e servizi collegati (come il contratto a forma specifica, l’assistenza, l’assicurazione/fondo contro l’insolvenza).

Vediamo nel dettaglio quali sono questi casi in cui le norme del Codice del turismo non trovano applicazione (ma troveranno comunque applicazione le norme generali del Codice Civile o del Codice del Consumo).

Rientrano in questa ipotesi, ad esempio, le gite in pullman di un giorno, che hanno in genere partenza al mattino e rientro la sera (quindi durata inferiore alle 24 ore), anche laddove comprendano pranzi, escursioni, visite guidate. Laddove sia invece previsto un pernottamento, sebbene la durata sia inferiore alle 24 ore, allora troveranno comunque applicazione le norme dettate per i pacchetti turistici.

L’art. 5 del Codice del turismo così stabilisce: “1. Le associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui all’articolo 4 (ndr, la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell’offerta turistica) nel rispetto delle medesime regole e condizioni, esclusivamente per gli associati, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi di collaborazione.2. Le associazioni di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei diritti del turista tutelati dall’ordinamento internazionale e dell’Unione europea.

Quindi, le associazioni che operano nel settore del turismo, come definite dall’art. 5 Codice del turismo, possono:
– non più di due volte l’anno
– senza fini di lucro
– solo per i propri associati e senza offerta al pubblico
– solo per un gruppo limitato di viaggiatori
organizzare pacchetti turistici e servizi turistici collegati.
In tal caso, però, non saranno soggetti agli obblighi previsti dal Codice del Turismo, ma è altrettanto vero che gli associati non godranno delle tutele previste dalla stessa norma (e dovranno essere informati di ciò! Decidendo poi se fruire comunque o meno di un pacchetto magari meno costoso ma certamente meno tutelato…).

Al punto c) dell’art. 32 il Codice del Turismo si occupa dei cosiddetti business travel, precisando che le tutele del Codice del Turismo saranno applicabili a quei viaggi/pacchetti turistici prenotati per finalità di lavoro (ed è una novità rispetto al vecchio Codice del turismo!) con un singolo contratto.

Al contrario, le norme del Codice del turismo non saranno applicabili se i pacchetti/servizi turistici saranno acquistati da un’azienda/professionista in forza di un contratto generale / general agreement (ad esempio un accordo quadro nell’ambito del quale un’agenzia di viaggi si impegna a fornire ad un’azienda una certa quantità di servizi / pacchetti turistici per i viaggi di lavoro dei propri dipendenti).

Quindi: se un professionista prenota un pacchetto volo + hotel per un viaggio di lavoro a Roma, godrà delle stesse tutele (e l’agenzia di viaggi ed il t.o. degli stessi oneri) di cui godrebbe se il viaggio a Roma lo acquistasse per svago (e con il vecchio Codice del turismo non era così, perché i business travel erano esclusi dalla disciplina dei pacchetti turistici).

Il Codice del Consumo, all’interno del quale si trovavano le norme relative ai pacchetti turistici, sino al 2011, continua a trovare applicazione – con riferimento ai pacchetti – per quegli aspetti che non sono disciplinati nel Codice del turismo, con particolare riferimento alle “definizioni”, ad esempio quella di contratto a distanza o ADR.

Commento a cura di AIAV e Avv. Veronica Scaletta - Tutti i diritti riservati