Allegato B – Parte III

Modulo informativo standard in caso di servizi turistici collegati ai sensi dell’articolo 33, comma 1, lettera f), punto 1), qualora i contratti siano conclusi in presenza, contemporanea e fisica, del professionista (diverso da un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno) e del viaggiatore

Se, dopo aver selezionato e pagato un servizio turistico, prenotate servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la vostra vacanza tramite la nostra societa’/XY, NON beneficerete dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della direttiva (UE)
2015/2302.

Pertanto, la nostra societa’/XY non sara’ responsabile della corretta esecuzione dei singoli servizi turistici. In caso di problemi si prega di contattare il pertinente fornitore di servizi.

Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi nel corso della stessa visita alla nostra societa’/alla societa’ XY o del contatto con la stessa, i servizi turistici diverranno parte di un servizio turistico collegato. In tal caso XY, come previsto dal diritto dell’UE, dispone di una protezione per rimborsare i pagamenti da voi ricevuti per servizi non prestati a causa dell’insolvenza di XY. Si prega di notare che tale protezione non prevede un rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi.

XY ha sottoscritto una protezione in caso d’insolvenza con YZ
[l’entita’ responsabile della protezione in caso d’insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni].

I viaggiatori possono contattare tale entita’ o, se del caso, l’autorita’ competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi turistici siano negati causa insolvenza di XY.

Nota: Tale protezione in caso d’insolvenza non copre i contratti con parti, diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante l’insolvenza di XY.

[Sito web dove e’ possibile reperire la direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale.].