TODOMONDO.

Il Tribunale di Genova si è pronunciato in merito al fallimento di TODOMONDO decretando l’impossibilità di procedere nella procedura stante l’elevato importo del debito – 15.000.000 di euro – e l’inesistenza di crediti ai quali attingere.  

Sono stati recuperati, infatti, circa 15.000 euro, neppure sufficienti a coprire i costi della procedura.

Il decreto ax art. 102 della Legge Fallimentare chiude quindi la parte civile del procedimento avviato nei confronti dell’operatore di Varese dai numerosi creditori – circa 1.600 – e affida alla Magistratura Penale il compito di far luce sui retroscena della vicenda.

Aldilà di ogni commento, è importantissimo fare una valutazione sul peso avuto dalla totale mancanza di regole di facile lettura e di immediata applicazione:

  • erano almeno un paio d’anni che numerosissimi viaggiatori lamentavano evidenti inadempimenti contrattuali, parziali o totali, da parte dell’operatore, inadempimenti consistenti nell’improvvisa e immotivata variazione delle date di partenza e ritorno, delle strutture alberghiere e, addirittura, delle destinazioni;
  • per lo stesso periodo vi erano state segnalazioni relative alla palesata indisponibilità dell’operatore a rimborsare e risarcire i malcapitati, con conseguente ulteriore violazione dei loro diritti di consumatori;
  • le Istituzioni, peraltro allertate dagli esposti presentati da associazioni e privati, hanno sistematicamente evitato le dovute verifiche che avrebbero forse potuto far emergere alcune gravi lacune nell’operatività dell’operatore;
  • qualche agenzia di viaggio, entrata nel circuito TodoPoint, ha continuato a vendere i prodotti dell’operatore anche dopo i numerosi segnali d’allarme provenienti dal mercato.

Tutto quanto sopra si è concretizzato nel crack manifestatosi nell’estate 2009 e nella conseguente azione giudiziaria conclusasi con questo spiacevole quanto atteso esito.

Cosa avrebbe potuto mutare il corso degli eventi?  Sicuramente l’applicazione di quanto previsto dal Codice di Autoregolamentazione.

Nell’ipotesi che le imprese del turismo adottassero collegialmente il Codice, sicuramente le lamentele dei consumatori avrebbero trovato immediato asilo presso il Comitato di Vigilanza che, con il suo lavoro, avrebbe potuto far luce sulla situazione del T.O. con almeno un anno d’anticipo rispetto all’estate del 2009, ovvero al più accentuato manifestarsi delle lagnanze. Il tutto senza spese legali e nel rispetto dei diritti e doveri di imprese e consumatori.

Per questo motivo ci auguriamo che tanto le Agenzie di Viaggio quanto – e ancor più – gli operatori turistici aderiscano al Codice, strumento importante che saprà garantire maggior serenità e trasparenza all’intero mercato.

Taggata come: ,

Invia una Risposta